Art. 17

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".
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