Art. 17 · LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

Art. 17

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".
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