Art. 17
LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
In vigore dal 29 ago 1982
Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;532#art-17