Art. 30
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Trattamento economico)
Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.
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