Art. 26
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Obbligo di residenza)
I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-27;186#art-26