Art. 24
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Garanzie)
I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro nonsenso o per i motivi stabiliti dalla legge.
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