Art. 22
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Nomina del presidente del Consiglio di Stato)
Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.
In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.
La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
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