Art. 20

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Posti vacanti) I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall', possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.
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