Art. 15
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Funzioni dei magistrati amministrativi)
Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.
I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.
I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall', secondo e quinto comma, della presente legge.
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