Art. 14

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Qualifiche) I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in: 1) presidente del Consiglio di Stato; 2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale; 3) consiglieri di Stato; 4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
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