Art. 8

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Ineleggibilita) Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali. Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.
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