Art. 12

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Validità delle deliberazioni e convocazioni) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
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