Art. 28

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Incompatibilità di funzioni) Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari. È abrogato l' del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
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