Art. 34
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 2 apr 2009
(Decisione del procedimento disciplinare)
Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.
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