Art. 35

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Ruoli organici) Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo , della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo