Art. 37
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali)
Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.
Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.
In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.
Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
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