Art. 45

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Modalità di inquadramento) L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1 gennaio 1978. Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità di età. I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.
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