Art. 51
LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
In vigore dal 14 mag 1982
(Effetti giuridici ed economici)
Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli , le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente . Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.
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