Art. 47

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Personale in servizio presso il Consiglio di Stato) Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 40, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile. Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 40 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda. I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186#art-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo