Art. 30 · LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Art. 30

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

In vigore dal 14 mag 1982
(Trattamento economico) Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.
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