Accordo
Art. 60
Notifica di applicazione provvisoria.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Notifica di applicazione provvisoria).
1. Il governo firmatario che intende ratificare, accettare o
approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, può informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformità dell', oppure, se già è in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo può dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessità di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio deciderà sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-60