Accordo

Art. 61

Entrata in vigore.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Entrata in vigore). 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 ottobre 1980 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo. 2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1980, oppure in qualsiasi data entro i due anni successivi, se entro detto termine i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno informato il depositario, in conformità dell', della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di diciotto mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro due anni dal 1 ottobre 1980, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro un termine quanto più possibile ravvicinato dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti li ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente ai governi in grado di prendere le necessarie misure di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunga alcuna conclusione, il Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, può convocare ulteriori riunioni. 4. Se, entro diciotto mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro il termine più ravvicinato possibile, e comunque prima della fine del suddetto periodo di diciotto mesi, convoca i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonché tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, al fine di esaminare il futuro del presente accordo. Tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella riunione convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunisce per decidere sul futuro del presente accordo. In particolare, il Consiglio decide con voto speciale sulle seguenti possibilità: a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente; b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure c) negoziare nuovamente l'accordo. Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di diciotto mesi. 5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. 6. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio al più presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni

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