Accordo

Art. 59

Ratifica, accettazione e approvazione.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Ratifica, accettazione e approvazione). 1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-59

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