Accordo
Art. 59
Ratifica, accettazione e approvazione.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Ratifica, accettazione e approvazione).
1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica,
all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono
essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica,
accettazione o approvazione ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-59