Accordo

Art. 64

Recesso.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Recesso). 1. Un membro può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio. 2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
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