Accordo
Art. 63
Emendamenti.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Emendamenti).
1. Il Consiglio, con voto speciale, può raccomandare ai membri
emendamenti al presente accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri
notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il
depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state
soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente, articolo relative alla data stabilita dal consiglio, un membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un
emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilità di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficoltà emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sarà vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformità del
paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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