Accordo
Art. 65
Esclusione.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Esclusione).
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, può con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-65