Accordo
Art. 55
Ricorsi.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Ricorsi).
1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi
stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la
violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.
3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il
Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso può prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo:
a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di
Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell' e di far parte di tali comitati finché non abbia adempiuto ai propri
obblighi; oppure
b) agire in conformità dell', se la violazione
pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-55