Accordo
Art. 52
Provvedimenti differenziali e riparatori.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Provvedimenti differenziali e riparatori).
I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno
sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-52