Accordo

Art. 52

Provvedimenti differenziali e riparatori.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Provvedimenti differenziali e riparatori). I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
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