Accordo
Art. 53
Esenzione dagli obblighi.
In vigore dal 16 apr 1982
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(Esenzione dagli obblighi).
1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale può esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.
2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo i del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-53