Accordo
Art. 49
Obblighi generali dei membri.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Obblighi generali dei membri).
1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e
collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni
dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del
Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-49