Accordo

Art. 49

Obblighi generali dei membri.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Obblighi generali dei membri). 1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori. 3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-49

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