Accordo
Art. 50
Ostacoli agli scambi.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Ostacoli agli scambi).
1. In conformità della valutazione annuale della situazione
mondiale della gomma naturale di cui all', il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.
2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-50