Accordo

Art. 5

Partecipazione di organizzazioni intergovernative.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Partecipazione di organizzazioni intergovernative). 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunità economica europea o a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-5

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