Accordo
Art. 1
Obiettivi.
In vigore dal 16 apr 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO internazionale sulla gomma naturale 1979
PREAMBOLO
Le parti contraenti,
richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (*),
riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonché della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base,
riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori,
riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo può dare un considerevole contributo all'espansione e allo Sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
hanno deciso quanto segue:
.
(Obiettivi).
I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, 1979 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:
a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficoltà derivanti dalle eccedenze o dalla scarsità del prodotto;
b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita una influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonché le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonché di migliorare la sicurezza e la continuità dell'offerta;
e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsità di gomma naturale per attenuare le eventuali difficoltà economiche dei membri;
f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
g) Migliorare la competitività della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore;
h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo;
i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.
-------------
(*) Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-1