Accordo
Art. 2
Definizioni.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Definizioni).
Ai fini del presente accordo si intende per:
1) "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma
solida oppure liquida, tratto dalla Hevea brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo;
2) "Parte contraente" un governo, oppure un organismo
intergovernativo di cui all', che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
3) "Membro" una parte contraente di cui alla definizione 2) di
cui sopra;
4) "Membro esportatore" un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
5) "Membro importatore" un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio;
6) "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all';
7) "Consiglio" il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all';
8) "Voto speciale" un voto che richieda almeno due terzi dei voti
dei membri esportatori presenti e votanti e almeno due terzi dei voti dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno metà dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti;
9) "Esportazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma
naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro e "importazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma naturale che entri nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda più territori doganali i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso;
10) "Maggioranza ripartita semplice" un voto che richieda più
della metà dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, e più della metà dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente;
11) "Valute che si possono impiegare liberamente" il marco
tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense;
12) "Anno finanziario" il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il
31 dicembre;
13) "Entrata in vigore" la data in cui il Presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformità dell';
14) "Tonnellata" una tonnellata metrica, vale a dire 1.000
chilogrammi;
15) "Impegno governativo" l'impegno finanziario nei confronti del
Consiglio assunto dai membri quale garanzia di finanziamento della scorta stabilizzatrice di riserva, che può essere richiesto dal Consiglio per far fronte ai propri obblighi finanziari in conformità dell'; il Consiglio può imputare ai membri unicamente l'importo del rispettivo impegno;
16) "Centesimo malese o di Singapore" la media del sen di
Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti;
17) "Contributo netto di un membro secondo una ponderazione
temporale" i suoi contributi netti ponderati per il numero di anni della sua appartenenza all'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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