Accordo

Art. 4

Membri dell'Organizzazione.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Membri dell'Organizzazione). 1. Vi sono due categorie di membri, vaie a dire: a) esportatori, e b) importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli . Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-4

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