Accordo
Art. 4
4 / 69Membri dell'Organizzazione.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Membri dell'Organizzazione).
1. Vi sono due categorie di membri, vaie a dire:
a) esportatori, e
b) importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli . Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo
dell'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-4