Accordo

Art. 9

Delega dei poteri.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Delega dei poteri). 1. Con voto speciale il Consiglio può delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell' la facoltà di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati. 2. Con voto speciale il Consiglio può revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-9

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