Accordo
Art. 9
9 / 69Delega dei poteri.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Delega dei poteri).
1. Con voto speciale il Consiglio può delegare a qualsiasi
comitato istituito a norma dell' la facoltà di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.
2. Con voto speciale il Consiglio può revocare qualsiasi potere
delegato a un comitato.
Storico versioni
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