Accordo
Art. 10
Cooperazione con altre organizzazioni.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Cooperazione con altre organizzazioni).
1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune
in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonché con le altre organizzazioni intergovernative del caso.
2. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i
contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-10