Accordo

Art. 10

Cooperazione con altre organizzazioni.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Cooperazione con altre organizzazioni). 1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonché con le altre organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-10

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