Accordo

Art. 15

Ripartizione dei voti.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Ripartizione dei voti). 1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti. 2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10.000 tonnellate annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti, ad eccezione delle esportazioni nette di gomma naturale di Singapore che, per questo periodo, devono essere valutate al 13 per cento delle sue esportazioni totali per il periodo suddetto. 3. I voti dei membri importatori vengono ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura. 4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell' in materia di contributi dei membri importatori e dell', il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonché un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformità del presente articolo. 5. Non vi sono voti frazionari. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ogni frazione inferiore a 0,5 sarà arrotondata per difetto, ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 sarà arrotondata per eccesso. 6. Il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno finanziario all'inizio della prima sessione dell'anno, in conformità del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per il resto dell'anno, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 7 del presente articolo. 7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformità del disposto del presente articolo. 8. Qualora l'esclusione, in virtù dell', oppure il recesso di un membro, in applicazione degli , provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 per cento della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessità di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-15

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