Accordo
Art. 39
Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice).
1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione di ogni anno finanziario, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:
a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformità del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere da l'entrata in vigore del presente accordo;
b) il totale netto dei contributi rappresentato dalla somma dei contributi netti di tutti i membri;
c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto
dividendo il totale netto dei contributi tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformità dell', fatto salvo il paragrafo 3 dell', purchè la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.
Quando il contributo netto di un membro supera il suo contributo
netto riveduto, la differenza deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto è inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza al bilancio della scorta.
2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3
dell', riscontra un'eccedenza di contributi netti rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti.
3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto può
essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sarà accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformità dell'.
4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di
eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.
5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta
stabilizzatrice, dopo l'eventuale rimborso dei prestiti, superi il valore del totale dei contributi netti pagati dai membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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