Accordo

Art. 41

Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice). 1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo è insufficiente il direttore della scorta vende una quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta. 2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue: a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi, registrati sui mercati di cui all' nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo; b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo; c) il contributo netto di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi effettuati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi di cui all'; d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice è superiore o inferiore al totale dei contributi netti, l'eccedenza o il disavanzo, secondo i casi, devono essere distribuiti tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo; e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto, ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito della sua quota di eventuale passivo dovuta a prestiti insoluti contratti dal Consiglio a nome di detto membro. 3. Se il presente accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota: a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota percentuale sul totale dei contributi netti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro due mesi; b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera a) del presente paragrafo. 4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 7 dell', fatte salve le seguenti condizioni: a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale; b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice. 5. Fatta salva la possibilità offerta ai membri di ritirare la propria quota di gomma naturale in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilità di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio. 7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi: a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice è venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa; b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive. 8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del Bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-41

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