Accordo

Art. 38

Penalità relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Penalità relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice). 1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro la data di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto sui problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo I del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale. 3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al tasso di base del paese ospite a decorrere dal giorno di scadenza dei pagamenti. Qualora gli arretrati vengano coperti da prestiti del Consiglio ai sensi dell', il membro in arretrato deve sostenere l'onere dei costi di interesse derivanti da detto prestito. Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria. 4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.
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