Accordo

Art. 43

Disponibilità dell'approvvigionamento.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Disponibilità dell'approvvigionamento). 1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di assicurare ai consumatori la continua disponibilità degli approvvigionamenti di gomma naturale. 2. I membri esportatori continuano gli sforzi per migliorare la gomma naturale, nonché per ottenere l'uniformità nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto, secondo le tendenze tecnologiche e di mercato. 3. In caso di potenziale scarsità di gomma naturale, il Consiglio può raccomandare ai membri interessati di prendere le misure opportune per aumentare nel modo più rapido possibile le forniture di gomma naturale.
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