Accordo
Art. 35
Ubicazione delle scorte stabilizzatrici.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Ubicazione delle scorte stabilizzatrici).
1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un
funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualità commerciale, le scorte
stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definire da parte del Consiglio.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve
compilare ed approvare un elenco di magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego, e deve sottoporre detto elenco ad una revisione periodica.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, può imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-35