Accordo

Art. 30

Gamma dei prezzi.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Gamma dei prezzi). 1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi: a) prezzo di riferimento; b) prezzo minimo di intervento; c) prezzo massimo di intervento; d) prezzo limite di azione minimo; e) prezzo limite di azione massimo; f) prezzo indicativo minimo; g) prezzo indicativo massimo. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 210 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Esso è soggetto a riesame e sarà riveduto in conformità della sezione A dell'. 3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 per cento del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale. 4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verrà calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20, per cento del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale. 5. I prezzi calcolati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo. 6. Salvo diversa disposizione del presente accordo, nei primi trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo indicativo minimo sarà di 150 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo ed il prezzo indicativo massimo corrisponderà a 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo.
Storico versioni

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