Accordo
Art. 27
Volume della scorta stabilizzatrice.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Volume della scorta stabilizzatrice).
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una
scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550.000 tonnellate. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:
a) una scorta stabilizzatrice normale di 400.000 tonnellate, e
b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150.000 tonnellate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-27