Accordo
Art. 22
Contabilità finanziaria.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Contabilità finanziaria).
1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono
istituti due bilanci:
a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
b) il bilancio amministrativo.
2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le
seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell', prestiti per il bilancio della scorta di cui all', rimborso del capitale e degli interessi su detti prestiti, redditi da vendite della scorta stabilizzatrice, interessi sui depositi del bilancio della scorta, costi per l'acquisto della scorta, commissioni, spese di immagazzinamento, trasporto e imballaggio, assicurazione, costi di rotazione. Con voto speciale, tuttavia, il Consiglio può iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrate o di spese imputabili a transazioni o operazioni sulla scorta.
3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento
dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformità dell'.
4. L'Organizzazione non responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-22