Accordo
Art. 23
Forme di pagamento.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Forme di pagamento).
I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-23