Accordo

Art. 23

Forme di pagamento.

In vigore dal 16 apr 1982
. (Forme di pagamento). I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159#art-a-23

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