Accordo
Art. 16
Procedura di voto.
In vigore dal 16 apr 1982
.
(Procedura di voto).
1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi
membro può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve
esprimere detto voto nelle forme autorizzate.
4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.
Storico versioni
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