Art. 40

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

In vigore dal 19 gen 1982
Applicazione del personale delle carriere direttive Le disposizioni di cui all' della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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