Art. 40
LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797
In vigore dal 19 gen 1982
Applicazione del personale delle carriere direttive
Le disposizioni di cui all' della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-22;797#art-40